Soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sono obbligati ad iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, le seguenti imprese (individuate dall’articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):
- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 per:
- imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
- associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;
È previsto l’obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.Lgs. 152/2006).
Non è ancora attiva, invece, l’iscrizione per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12 del D.Lgs. 152/2006).
Requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Requisiti soggettivi comuni a tutte le Categorie di iscrizione
Le imprese e gli enti sono iscritti all’Albo
- nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
- nella persona del legale rappresentante.
Per l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti di cui sopra:
- siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- non si trovino in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
– condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
– condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del Codice penale, oppure sia stata ottenuta la riabilitazione; - non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni all’Albo.
Requisiti dell’impresa e dell’ente
Le imprese o gli enti che chiedono l’iscrizione:
- devono essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
- non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
- devono essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;
- devono aver nominato, a pena di improcedibilità della domanda di iscrizione, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato Nazionale e dei requisiti soggettivi di cui alle lettere c) d) e) ed f) del paragrafo precedente.
Requisiti di idoneità finanziaria
La capacità finanziaria è dimostrata con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, mediante idoneo affidamento bancario o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci o da idonei affidamenti bancari. Il Comitato Nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione della capacità finanziaria.
La capacità finanziaria deve essere adeguata alle attività soggette all’iscrizione. In particolare, per le imprese di trasporto dei rifiuti il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione, si intende soddisfatto con un importo di 9.000,00 Euro per il primo veicolo e di 5.000,00 Euro per ogni veicolo aggiuntivo.
Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche e che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante la presentazione di attestazione dell’iscrizione a tale Albo.
Requisiti di idoneità tecnica (mezzi, attrezzature, dipendenti)
I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono:
- nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
- nella disponibilità dell’attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d’opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l’impresa o l’ente dispone;
- in un’adeguata dotazione di personale;
- nell’eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l’iscrizione o in ambiti affini.
Il Comitato Nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica. L’idoneità tecnica deve essere adeguata alle attività soggette all’iscrizione.
Attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto
Le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione, tra l’altro, con un’attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipo di rifiuti da trasportare. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera h), del predetto Decreto che attribuisce al Comitato nazionale dell’Albo il compito di determinare la modulistica da utilizzare ai fini dell’iscrizione all’Albo, è stata adottata la Deliberazione del 9 settembre 2014, n. 6 “attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l’articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120”.