Rifiuto: qualsiasi bene, prodotto o in generale oggetto di cui il proprietario si voglia o abbia l’obbligo di disfarsi. In base alla loro origine i rifiuti si classificano in rifiuti urbani e rifiuti speciali; in base alla pericolosità invece si dividono in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Rifiuti urbani: secondo il Decreto legislativo 152/2006 sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Rifiuti speciali: sono i rifiuti derivanti da attività produttive di industrie ed aziende, gestiti e smaltiti da aziende autorizzate. In particolare, secondo il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera f-quater); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. l-bis) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale.
Rifiuti speciali non pericolosi: sono i rifiuti che non contengono al loro interno sostanze considerate pericolose.
Rifiuti speciali pericolosi: sono i rifiuti speciali che contengono al loro interno un’elevata concentrazione di sostanze inquinanti.
Caratteristiche di pericolosità del rifiuto: un rifiuto ha caratteristiche di pericolosità se è: esplosivo, comburente, infiammabile, irritante, tossico, cancerogeno, corrosivo, infettivo, mutageno, sensibilizzante, ecotossico.
Rifiuto esplosivo: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi
Rifiuto comburente: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.
Rifiuto infiammabile: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto:
- liquido infiammabile rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
- solido e liquido piroforico infiammabile rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria;
- solido infiammabile rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
- gassoso infiammabile rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l’aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
- idroreattivo rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
- altri rifiuti infiammabili aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
Rifiuto irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.
Rifiuto tossico: secondo la Direttiva 2008/98/CE, ci sono diverse forme di tossicità:
- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione: rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un’esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all’aspirazione.
- Tossicità acuta: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all’esposizione per inalazione.
- Tossico per la riproduzione: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.
- Liberazione di gas a tossicità acuta: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido.
Rifiuto cancerogeno: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza.
Rifiuto corrosivo: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.
Rifiuto infettivo: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi.
Rifiuto mutageno: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.
Rifiuto sensibilizzante: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all’origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.
Rifiuto ecotossico: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente: secondo la Direttiva 2008/98/CE, è il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui pericoli, a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive.
Rifiuti ingombranti: sono i rifiuti di grandi dimensioni non smontabili e riciclabili nei vari componenti.
Rifiuti urbani per assimilazione: secondo il Decreto legislativo 152/2006, sono rifiuti urbani anche “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità”.
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: secondo il Decreto legislativo 152/2006, sono rifiuti speciali che possono essere conferiti, a discrezione del produttore o del detentore del rifiuto ed in base a apposita convenzione-contratto, al gestore del servizio pubblico se quest’ultimo fornisce tale servizio.
Sottoprodotto: secondo il Decreto legislativo 152/2006, è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Codice EER: (o Elenco Europeo dei Rifiuti) codice numerico necessario per identificare un rifiuto in base al processo produttivo da cui è originato.
Tabella elenco codici EER: l’Elenco Europeo dei Rifiuti è composto da venti capitoli:
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell’industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.
Attribuzione codice EER: la corretta attribuzione del codice EER è fondamentale per i rifiuti speciali in quanto consente di identificare la pericolosità del rifiuto ed è il presupposto per il corretto adempimento degli obblighi del Produttore e dei gestori del rifiuto. L’errata attribuzione del codice EER può di conseguenza comportare altre violazioni per cui sono previste sanzioni, come per esempio il conferimento del rifiuto a terzi non abilitati alla gestione del rifiuto con quel particolare codice EER.
Codici assoluti: chiamati anche codici “univoci”, sono i codici associati ad una descrizione che non esclude la presenza di sostanze pericolose, come contenuto o contaminante.
Codici a specchio: chiamati anche codici “speculari”, sono i codici per i quali la decisione di attribuire un codice asteriscato (che indica la pericolosità del rifiuto) o meno dipende dalla presenza di sostanze pericolose in misura o condizioni tali da attribuire al rifiuto una o più caratteristiche di pericolo.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (in sigla AEE ai sensi del D. Lgs. 49/14): sono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (in sigla RAEE): rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita.
RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.
RAEE professionali: i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.
RAEE equivalenti: i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura fornita.
RAEE storici: i RAEE derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005; tale data è stata prorogata, da ultimo, al 31/12/2010.
RAEE nuovi: i RAEE derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche immesse sul mercato dopo il 31/12/2010.
Raggruppamenti RAEE: i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono stati classificati in cinque categorie in base alla tipologia.
Raggruppamento R1: Freddo e clima quali grandi apparecchi dì refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
Raggruppamento R2: Grandi bianchi quali lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, boiler, scaldacqua, scaldabagno, forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi, ventilatori elettrici, altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria.
Raggruppamento R3: TV e monitor quali schermo CRT Monitor, schermo TFT Monitor, terminali e sistemi utenti, apparecchi televisivi CRT, apparecchi televisivi flat screen LCD, apparecchi televisivi flat screen PLASMA.
Raggruppamento R4: Piccoli elettrodomestici quali aspirapolvere, scope meccaniche, altre apparecchiature per la pulizia, macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili, ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti, tostapane, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, coltelli elettrici, apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo, bilance, trattamento dati centralizzato, mainframe, minicomputer, stampanti, informatica individuale, personal computer, unità centrale, mouse, tastiera, computer portatili, notebook, agende elettroniche, stampanti, copiatrici, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni, telefoni senza filo, telefoni cellulari, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti musicali, altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, pannelli fotovoltaici, apparecchi di illuminazione, lampadari, trapani, seghe, macchine per cucire, apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno metallo o altri materiali, strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo, strumenti per saldare, brasare o impiego analogo, apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento dì sostanze liquide o gassose con altro mezzo, attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio, treni elettrici o automobiline da corsa giocattolo, consolle di videogiochi portatili, videogiochi, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici, apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità ad uso domestico, test di fecondazione, rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico, tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto.
Raggruppamento R5: Sorgenti luminose quali tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica ad alta intensità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuri metallici, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, lampadine a LED.
Gas Fluorurati a effetto serra (FGAS): sostanze chimiche artificiali contenute all’interno di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse ed apparecchiature di protezione antincendio.
Pila o Accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili). In base alla composizione, le pile possono essere: pile zinco-carbone, pile zinco-cloruro, pile alcalino-manganese, pile al litio, pile zinco-aria e pile ossido d’argento. In base ai componenti, gli accumulatori possono essere: accumulatori nichel-cadmio, accumulatori nichel-idruro metallico ed accumulatori agli ioni di litio.
Pile o Accumulatori portatili: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli.
Rifiuti di Pile o Accumulatori (in sigla RPA): rifiuti derivanti da pile o accumulatori che sono arrivati a fine vita.
Pile bottone: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all’altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva.
Batterie o Accumulatori per veicoli: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l’avviamento, l’illuminazione e l’accensione.
Pile o Accumulatori industriali: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici.
Imballaggio:
I riferimenti normativi – D.lgs. 152/06: La direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.lgs. 152/06 (ex D.lgs. 22/97). L’art. 218 (definizioni), al comma 1, specifica: “Ai fini dell’applicazione del presente Titolo si intende per:
a. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b. Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
c. Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d. Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei”.