Obblighi di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi sul mercato in Italia a partire dal 1° gennaio 2023
Tra le numerose novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 (Recepimento della Direttiva 2018/851 UE – parte del “Pacchetto Economia Circolare”) al T.U. Ambientale (D.Lgs 152/06) c’è anche quella relativa all’obbligo di etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi immessi sul mercato in Italia. L’entrata in vigore della norma è stata più volte posticipata.
Il 28 febbraio 2022 è stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, che è entrato in vigore dal 31 dicembre 2021 e che sospendeva l’obbligo solo fino al 30 giugno 2022.
L’art. 11 del provvedimento, invece, prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura fino al 31 dicembre 2022.
Per quanto riguarda gli imballaggi non conformi, ovvero privi dei requisiti richiesti dall’art. 219, comma 5, del Testo Unico Ambientale (codifica alfa-numerica come da Decisione 129/97/CE e indicazioni per il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita) già immessi in commercio o etichettati prima del 1 gennaio 2023, con il Decreto sopra citato è stato disposto che questi possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, dandone prova con la relativa documentazione.
La normativa coinvolge tutte le Aziende che commercializzano imballaggi e merci imballate di qualsiasi natura sul territorio nazionale; nonostante la Circolare Ministeriale pubblicata negli scorsi mesi per far fronte alle numerose richieste di chiarimenti, sono ancora molti i dubbi interpretativi circa le effettive modalità di applicazione, l’utilizzo delle nuove tecniche di comunicazione digitale, nonché le criticità relative a singoli settori e comparti.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha emanato il decreto di adozione delle “Linee Guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi”, ai sensi del dell’art. 219 comma 5 del Dlgs 152/2006, che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2023.
Ne consegue che, a partire dal 1° gennaio 2023, ai soggetti che immettono sul mercato interno imballaggi non conformi all’art. 219, comma 5, D.Lgs. 152/2006 (salvo l’esaurimento delle “scorte”), viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro, invece che la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro inizialmente prevista dall’art. 261, comma 3, del Testo Unico Ambientale.
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