Quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti – semplificazione e trasmissione tramite PEC

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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è pronunciato in diverse occasioni circa la possibilità di trasmettere la quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti (detto anche formulario trasporti) tramite posta elettronica certificata (PEC). Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato introdotto l’articolo 194-bis all’interno del D. Lgs. 152/2006, che consente espressamente questa eventualità.

In seguito alle varie note pubblicate, si prospettano tre possibili soluzioni per la trasmissione del formulario rifiuti:

  1. Invio tramite PEC con firma digitale della copia informatica del documento analogico;
  2. Invio tramite PEC senza firma digitale della copia informatica, seguita dalla trasmissione tradizionale dell’esemplare cartaceo;
  3. Invio tramite PEC senza firma digitale del file, con obbligo per il trasportatore di conservare la quarta copia su carta.

Tuttavia, se l’obiettivo è semplificare il processo di tracciamento dei rifiuti e tutte le operazioni inerenti, l’ipotesi in cui il trasportatore deve conservare l’originale cartaceo suscita qualche perplessità. In questo caso infatti, la semplificazione si verificherebbe esclusivamente dal lato del produttore, come chiarisce il Ministero “il produttore assolve correttamente agli obblighi di conservazione previsti dalla legge mediante la stampa del file trasmessogli a mezzo Pec, ovvero dell’originale ricevuto in forma cartacea”, ma il trasportatore si troverebbe comunque a dover assolvere all’obbligo di conservazione dell’originale cartaceo, nel caso in cui non decidesse di procedere anche alla spedizione del documento cartaceo.

Fonte: www.retembiente.it