E’ stato pubblicato il testo della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Legge 34/2020, anche noto come “Decreto Rilancio” e contenente le misure connesse all’emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19.
Il testo ha abrogato il regime di deroga per il deposito temporaneo dei rifiuti introdotto dal decreto “Cura Italia”, che all’articolo 113-bis prevedeva che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti fosse consentito fino a un quantitativo massimo doppio rispetto agli obblighi di legge (cioè fino al raggiungimento di 60 mc di cui al massimo 20 mc di pericolosi, anziché rispettivamente 30 e 10 mc), mentre il limite temporale massimo fosse fissato a 18 mesi (anziché un anno).
Di conseguenza, a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del provvedimento, sono stati ripristinati i limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti vigenti prima della deroga concessa dal decreto “Cura Italia”, quindi alle condizioni ordinarie di legge.
E’ quindi consentito fino a un massimo di 3 mesi oppure al raggiungimento di 30 mc di rifiuti di cui al massimo 10 mc di pericolosi, con durata complessiva che non può comunque superare 1 anno.
Consulta i testi completi della Legge 17 luglio 2020, n. 77 e del Decreto Rilancio
Fonte: www.ecocamere.it