Le novità normative relative a TARI e produzione industriale e artigianale
In seguito alla pubblicazione del Decreto Legislativo n.116 del 2020, in vigore dal 26 settembre 2020, che recepisce le Direttive Europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852, sono emersi alcuni dubbi.
Le perplessità, che riguardavano soprattutto l’applicazione della TARI, hanno sollecitato il Ministero della Transizione Ecologica che, in accordo con il MEF, ha ritenuto opportuno procedere ad un chiarimento giunto attraverso la circolare n.35259 dello scorso 12 aprile 2021.
Con questo nuovo provvedimento sono state esplicitate importanti indicazioni con riferimento a:
A) Coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI;
B) Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva;
C) Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza;
D) Possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione.
Le informazioni trasmesse dalla Circolare sono diverse, in particolare, con riguardo al punto C) la circolare mette in evidenza come le attività industriali possano generare anche rifiuti urbani, e non solo speciali, collegati, ad esempio, ai locali degli uffici o alle mense, con conseguente applicazione della TARI. Stesso discorso può ritenersi valido per quanto riguarda le attività artigianali.
Entrando nello specifico, i paragrafi 1 e 2 del punto C specificano quanto segue:
1. Attività industriali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera c) del TUA
Occorre brevemente ricordare che l’Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni di produzione”.
Ciò potrebbe condurre alla conclusione che queste attività diano luogo solo alla produzione di rifiuti speciali. Tuttavia, l’art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.
Ciò comporta che:
- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell’art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.
2. Attività artigianali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera d) del TUA
Secondo il Ministero della Transizione Ecologica, considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali, produttive anch’esse di rifiuti urbani, indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett. d), del TUA.
Al vostro fianco per supportarvi
Tra le prestazioni erogate ERP Italia Servizi annovera il servizio per l’ottenimento della riduzione della Tassa sui Rifiuti. Possiamo quindi intervenire, operando al fianco di tutte le attività industriali e artigiane, per guidarle sulla nuova previsione di tassazione finalizzata ad estendere ed escludere tutte le superfici non soggette alla TARI e predisporre, entro la scadenza del 31 maggio 2021, la necessaria documentazione e comunicazione.
Documenti utili:
FAC SIMILE – Dichiarazione D.Lgs. 116/2020 scelta gestore privato-pubblico
Allegato L – quater _Elenco rifiuti urbani prodotti da fonti diverse
Allegato L – quinquies _Elenco attivita che producono i rifiuti urbani
Per maggiori informazioni, contattaci
Fonte: www.tuttoambiente.it