Sostanze pericolose e AEE: nuove restrizioni

by ERP Italia Servizi

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 28 dicembre 2021 che attua le direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell’11 agosto 2021, di modifica dell’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di alcune sostanze pericolose nelle AEE – apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).

Il predetto Decreto è intervenuto sull’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che indica utilizzi che usufruiscono di un’esenzione dalla restrizione delle sostanze pericolose nelle AEE – apparecchiature elettriche ed elettroniche per quanto riguarda i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo.

Nello specifico sono stati aggiunti alcuni punti (45, 46 e 47) all’allegato IV che sono relativi a:

  • Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi utilizzati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi;
  • Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI;
  • Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) presenti all’interno dei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici Sono compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.

Fonte: www.tuttoambiente.it