Economia circolare – circular economy: modello che si pone come obiettivo riutilizzare le risorse il più a lungo possibile massimizzandone il valore ed evitando sprechi; una volta che un prodotto giunge a fine vita, i materiali ancora utili, vengono recuperati e riutilizzati. Si tratta di un modello opposto all’economia definita “lineare”, caratterizzata dalla fase di produzione, utilizzo e smaltimento.
Formulario di identificazione dei rifiuti: (in sigla FIR) documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti nel quale devono essere indicati almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il Produttore o il Detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore entro 3 mesi dall’effettuazione del ritiro. Alla scadenza del predetto termine il Produttore/Detentore deve dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. La ricezione della quarta copia (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario) limita la responsabilità del Produttore/Detentore rispetto alla corretta gestione del rifiuto da parte dell’impianto autorizzato. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Modello unico di dichiarazione ambientale: (in sigla MUD) identifica un insieme di dichiarazioni, presentate annualmente da soggetti quali discariche, trasportatori e produttori di rifiuti. Il modello prevede differenti tipi di comunicazioni:
- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
MUD – Comunicazione Rifiuti: i soggetti obbligati alla presentazione di questa tipologia di comunicazione sono:
- Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (tranne poche eccezioni);
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
MUD – Comunicazione Veicoli Fuori Uso: i soggetti obbligati ad effettuare questa comunicazione sono coloro che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
MUD – Comunicazione Imballaggi: i soggetti tenuti sono i Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c). ed i Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del Decreto Legislativo 152/2006.
MUD – Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: i soggetti obbligati ad effettuare questa comunicazione sono i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
MUD – Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione: questa comunicazione deve essere presentata dai soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
MUD – Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: deve essere presentata dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
Procedura semplificata: La procedura semplificata rappresenta una deroga di legge all’autorizzazione all’esercizio di una attività di recupero di rifiuti, sostituendo esclusivamente l’autorizzazione prevista in via ordinaria dall’art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006. Prescrizioni, modalità operative e requisiti per operare sono stabiliti da standard ministeriali.
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti: sistema introdotto in sostituzione del SISTRI gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Registro di carico e scarico rifiuti: documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti. I soggetti obbligati sono tutti coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi eccetto e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
I soggetti di cui sopra hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
I piccoli produttori di rifiuti, ovvero se rifiuti non pericolosi < 10 t/anno o se rifiuti pericolosi < 2 t/anno, possono adempiere all’obbligo anche tramite le organizzazioni di categoria o le loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile (art. 190, comma 4), mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (in sigla SISTRI): sistema, non più utilizzato, che prevedeva che i produttori, i gestori ed i trasportatori di rifiuti fossero in possesso di dispositivi elettronici di identificazione e tracciamento.
Tempo Massimo di Intervento (in sigla TMI): andamento riguardante la puntualità del servizio (definito dal Centro di Coordinamento RAEE).
1 contro 1: l’utilizzatore può, a fronte dell’acquisto di una nuova apparecchiatura, richiedere il ritiro della vecchia. Visita la sezione dedicata
1 contro 0: l’utilizzatore può richiedere il ritiro della vecchia apparecchiatura senza obbligo di acquistarne una nuova. Visita la sezione dedicata