Tracciabilità dei Rifiuti, il Registro elettronico sostituisce SISTRI

by ERP Italia Servizi

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Pochi sanno che il DL 135 del 14 Dicembre 2018 ha introdotto il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, Il DL in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione è stato convertito con la legge 12 dell’11 febbraio 2019. L’articolo 6 ha confermato la soppressione del SISTRI dal primo Gennaio 2019, introducendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti che sarà gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al Registro sono obbligati ad iscriversi, entro il termine che sarà determinato successivamente, i seguenti soggetti:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

Per i rifiuti non pericolosi l’articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006 afferma “chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”.

Un successivo decreto del Ministero dell’Ambiente determinerà poi la modalità di funzionamento del Registro elettronico nazionale, la modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di quanti vogliano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti a cui gli iscritti saranno tenuti ad adempiere.

Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro Elettronico Nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 (compilazione dei formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD), nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, con le relative sanzioni.

Rimane comunque valida la possibilità di compilare e tenere registro di carico e scarico e formulari anche in formato digitale: il Ministero dell’Ambiente potrà, a questo fine, predisporre il formato degli adempimenti.

L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà, a decorrere dal 2020, il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, di ammontare che verrà fissato dal Decreto, da aggiornare ogni 3 anni.

La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi, stabiliti al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie, il cui importo sarà determinato, per le singole condotte sanzionate, con il decreto sopra citato.

Fonte: www.lavoripubblici.it