Registri e formulari: modifiche alle sanzioni nel Decreto fiscale

by ERP Italia Servizi

Entrata in vigore la legge 15 dicembre 2023, n. 191 che converte, con modificazioni, il decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, relativo alle misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, cosiddetto “Decreto Fiscale”.

L’art. 8-quater della Legge modifica l’articolo 258 del Decreto Legislativo 152/2006 in tema di sanzioni legate al mancato assolvimento degli obblighi documentali riguardanti la gestione dei rifiuti ovvero la presentazione del MUD, la tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari.

Questa norma è stata in parte riscritta dal Decreto Legislativo 116/2020 con riguardo, in particolare, all’applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni amministrative:

“9. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”.

Coloro che con una sola azione violano varie disposizioni sulla tenuta dei registri e formulario o commettono più violazioni della stessa norma sono puniti con la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio, invece che con la somma delle sanzioni per ogni violazione commessa (cumulo materiale delle sanzioni). Questa novità si applica a partire dal 26 settembre 2020, data in cui è entrato in vigore il Decreto Legislativo 116/2020.

La legge di conversione ha introdotto il comma 9-bis all’articolo 258, precisando che il cumulo giuridico si applica a tutte le violazioni in materia di registri e formulari commesse anche prima del 26 settembre 2020, purché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato:

“9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”.

Fonte: www.tuttoambiente.it